PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione del profilo professionale del dirigente sociologo nel Servizio sanitario nazionale).

      1. Nel quadro di una tutela dinamica e attuale del diritto alla salute e in considerazione della funzione svolta nella comunicazione sanitaria delle aziende sanitarie locali, nell'educazione sanitaria, nella partecipazione e nella tutela dei diritti dei cittadini, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 3-septies e 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è istituito il profilo professionale di sociologo sanitario, nell'ambito della dirigenza sanitaria, prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni.
      2. Ai fini dell'accesso alla qualifica dirigenziale di sociologo sanitario e dell'attribuzione di eventuali incarichi di direzione di strutture complesse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
      3. In sede di prima attuazione della presente legge possono accedere alla qualifica dirigenziale di sociologo sanitario i dirigenti sociologi del ruolo tecnico, con contestuale trasformazione del relativo posto nella dotazione organica dell'azienda sanitaria locale.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede, per gli anni 2007, 2008 e 2009,

 

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mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Per gli anni successivi al 2009, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.